Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)

Nel caso non ci si sia resi conto subito di aver avuto un rapporto a rischio, non si sia fatto uso di questo metodo di “scorta” e si abbia il dubbio di essere rimasta incinta ci si può recare al Consultorio Familiare o in altri servizi competenti nell’area ginecologica, anche da sola, per accertare prima di tutto l’esattezza di questo dato ed il tempo di gestazione, dal quale dipendono diversi tipo di intervento realizzabili. I professionisti competenti (Assistente Sociale e Psicologo) potranno essere d’aiuto nel decidere cosa fare e, nel caso si voglia, ad informare i genitori della situazione. A questo proposito è bene ricordare che la condivisione con i propri familiari, in alcuni casi, può rappresentare un valido sostegno per affrontare l’iter burocratico e chirurgico che ne consegue.

Nel caso in cui non si voglia proseguire la gravidanza e non siano passati i 3 mesi di gestazione, si può ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Se si è minorenni?

Nel caso si sia minorenni, per l’IVG è richiesto l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, qualora ci siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli adulti di riferimento, oppure questi rifiutino il loro assenso o esprimano pareri discordanti, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, possono rivolgersi al giudice tutelare che, fatte le opportune valutazioni può autorizzare ad effettuare l’IVG. Invece, nel caso il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà e senza rivolgersi al giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento.

E se si sono superati i 3 mesi?

Superati i novanta giorni di gestazione si può interrompere la gravidanza solo in circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della persona, in relazione o allo stato di salute, o alle condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Tutto queste circostanze andranno accertate e certificate da personale sanitario e non solamente dalle sensazioni o dai sentimenti delle persone coinvolte.

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